EDILIZIA AGEVOLATA: AZIONE DI RESTITUZIONE DEL PREZZO SUPERIORE AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE

PUOI OTTENERE LA RESTITUZIONE DEL PREZZO DELLA TUA CASA PAGATO IN ECCESSO

La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che gli immobili edificati in regime di edilizia agevolata, ceduti in proprietà superficiaria ex art. 35 legge 865 del 1971, sono soggetti ad un prezzo massimo di cessione stabilito nella convenzione a suo tempo stipulata tra comune e costruttore.

Il prezzo indicato nelle compravendite immobiliari deve quindi ritenersi nullo per l’eccedenza e sostituito di diritto con quello rideterminato sulla base dei parametri della convenzione di edilizia agevolata, anche per le rivendite successive alla prima da parte del costruttore.

Nella maggior parte delle compravendite i vincoli di alienazione sono stati erroneamente considerati decaduti dopo la scadenza quinquennale fissata dalla convenzione di edilizia agevolata, che fissava tale scadenza solo e soltanto come termine a partire dal quale l’assegnatario originale poteva alienare l’immobile, ma sempre al prezzo massimo previsto dalla convenzione.

CHI PUO’ OTTENERE LA RESTITUZIONE

Tutti coloro che hanno comprato la proprietà superficiaria di una casa edificata in regime di edilizia agevolata negli ultimi 10 anni possono ottenere la restituzione della differenza tra il prezzo di compravendita ed il prezzo massimo previsto dalla legge.

COME OTTENERE LA RESTITUZIONE

Per ottenere la restituzione del prezzo o avere maggiori informazioni, potete chiamare lo Studio Legale Colangeli al n. 06.39751482 oppure potete inviare una mail a lex@colangeli.net