Cassazione: si al divorzio lampo straniero

CASSAZIONE: SI AL DIVORZIO LAMPO STRANIERO
E’ legittima la delibazione di una sentenza straniera, nonostante la ricorrenza della più breve tempistica nella procedura di divorzio, e l’omissione della fase relativa alla separazione. Confermando un risalente orientamento (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978), la I sezione civile di Piazza Cavour, ha statuito che, per quanto concerne il riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto estero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi, ed il decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi stessi di ritornare sulla loro decisione, non rappresenta ostacolo al riconoscimento, in Italia, della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto. In particolare, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64, comma I, lettera g), della Legge 31 maggio 1995, n. 218, risulta a tal fine necessario, e pure sufficiente, che il divorzio faccia seguito all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12473.
PER CONSULENZE SCRIVI A: LEX@COLANGELI.NET

Clausole vessatorie valide anche se poco leggibili

Le clausole vessatorie se vengono sottoscritte sono valide, non rilevando il fatto che siano poco leggibili.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3307/2018 ha stabilito che in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, anche se la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale abbia natura vessatoria e debba essere approvata espressamente per iscritto, se la medesima clausola risulta poco leggibile o per nulla leggibile, il contraente che, ciò malgrado la sottoscrive, non può lamentare in sede giudiziale di non averla compresa.
Al contraente debole spetta solo il diritto, prima di sottoscrivere il modulo o il formulario, di richiedere che alla controparte di fornire un modello contrattuale pienamente leggibile.

Preliminare valido anche se l’immobile è parzialmente abusivo

Non ricorre inadempimento del promittente venditore se il promissario acquirente è a conoscenza della – parziale o totale – abusività dell’immobile.

Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dopo l’entrata in vigore della legge n. 47/1985, infatti, la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della legge trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi, e non per quelli con efficacia obbligatoria come il preliminare di vendita.

Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 20707 depositata il 4 settembre scorso, precisando che la dichiarazione, o la documentazione, che attesta la regolarità della edificazione, può essere fornita all’atto della stipulazione del contratto traslativo definitivo, o anche in corso di giudizio e prima della pronuncia della sentenza.

Nel caso di specie, a seguito della sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, una promissaria acquirente di un immobile citava in giudizio i promittenti venditori invocando la nullità del preliminare e, in via subordinata, la sua risoluzione.

Le parti promittenti venditrici si erano accollate le spese della domanda di sanatoria, che inoltre era stata presentata tardivamente.

I convenuti eccepivano che l’attrice era consapevole della parziale abusività dell’immobile, e del mancato esaurimento della pratica di condono.

Eccepivano anche la responsabilità dell’attrice per aver realizzato opere abusive – senza autorizzazione – che avevano determinato il sequestro e il procedimento penale, e il mancato pagamento della terza rata del prezzo.

Il Tribunale autorizzava il sequestro giudiziario dell’immobile, e con successiva sentenza escludeva la nullità del preliminare e dichiarava la risoluzione per inadempimento dell’attrice, che proponeva appello, il quale veniva però dichiarato inammissibile a causa della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei promittenti venditori rimasto contumace.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 04/09/2017 n° 20707

Ediliza agevolata: azione di restituzione del prezzo superiore al prezzo massimo di cessione

E’ POSSIBILE OTTENERE LA RESTITUZIONE DEL PREZZO DELLA TUA CASA PAGATO IN ECCESSO

La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che gli immobili edificati in regime di edilizia agevolata, ceduti in proprietà superficiaria ex art. 35 legge 865 del 1971, sono soggetti ad un prezzo massimo di cessione stabilito nella convenzione a suo tempo stipulata tra comune e costruttore.

Il prezzo indicato nelle compravendite immobiliari deve quindi ritenersi nullo per l’eccedenza e sostituito di diritto con quello rideterminato sulla base dei parametri della convenzione di edilizia agevolata, anche per le rivendite successive alla prima da parte del costruttore.

Nella maggior parte delle compravendite i vincoli di alienazione sono stati erroneamente considerati decaduti dopo la scadenza quinquennale fissata dalla convenzione di edilizia agevolata, che fissava tale scadenza solo e soltanto come termine a partire dal quale l’assegnatario originale poteva alienare l’immobile, ma sempre al prezzo massimo previsto dalla convenzione.

CHI PUO’ OTTENERE LA RESTITUZIONE

Tutti coloro che hanno comprato la proprietà superficiaria di una casa edificata in regime di edilizia agevolata negli ultimi 10 anni possono ottenere la restituzione della differenza tra il prezzo di compravendita ed il prezzo massimo previsto dalla legge.

COME OTTENERE LA RESTITUZIONE

Per ottenere la restituzione del prezzo o avere maggiori informazioni, potete chiamare lo Studio Legale Colangeli al n. 06.39751482 oppure potete inviare una mail a lex@colangeli.net

Bocciatura annullabile se la scuola non ha avvisato entrambi i genitori separati dell’insufficiente rendimento del figlio

La scuola non aveva informato entrambi i genitori separati con affidamento congiunto dell’insufficiente rendimento scolastico ed il Tar ha annullato la bocciatura scolastica.

Il principio innovativo obbliga la scuola ad una doppia comunicazione ad entrambi i genitori separati delle insufficienze del minore nel corso dell’anno scolastico.

(Tar Friuli Venezia Giulia Sentenza 12 ottobre 2017 n. 312)

La depenalizzazione dell’ingiuria non tocca l’aggravante d’odio razziale per i reati concorrenti

La depenalizzazione del reato di ingiuria (Dlgs n. 7/2016) conduce alla revoca della pena irrogata.

Tuttavia le frasi pronunciate continuano a fungere da base per l’aggravante della finalità dell’odio razziale in riferimento alle altre condotte illecite poste in essere.

La Corte di cassazione ha annullato, relativamente al solo reato di ingiuria, la condanna emessa nei confronti di un automobilista dalla Corte di appello di Bologna per aver insultato un altro guidatore di origine africana.

I giudici hanno invece dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti degli altri reati contestati: violenza privata e minaccia «per aver chiuso con violenza lo sportello del lato guida dell’autovettura della parte civile, impedendogli di uscire dal veicolo», confermando l’aggravante della finalità di discriminazione e odio razziale rispetto alle frasi ingiuriose e minacciose pronunciate.

(Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 27 ottobre 2017 n. 49503).

Cartelle Equitalia al via la rottamazione bis

L’articolo 1 del decreto legge fiscale (dl 148/2017, in vigore dal 16 ottobre 2017) prevede la rottamazione bis delle cartelle esattoriali.

Entro il 31 ottobre l’agenzia delle Entrate-Riscossione predisporrà il modello di adesione per i contribuenti esclusi dalla prima rottamazione.

Due le scadenze per l’adesione:

  1. entro il 30 novembre 2017 chi non è in regola con la precedente rottamazione dovrà pagare l’unica rata o le rate non versate alle scadenze del 31 luglio o del 2 ottobre (termine slittato dal 30 settembre che cadeva di sabato).
  2. entro il 31 dicembre 2017 per i “ripescati” ossia i contribuenti esclusi dalla prima rottamazione perché al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto fiscale collegato alla manovra dello scorso anno) avevano piani di dilazione in corso con l’ex Equitalia e non erano in regola con i pagamenti.

Whatsapp utilizzabile come prova?

La semplice trascrizione dei messaggi scambiati su WhatsApp non ha pieno valore probatorio e non può essere considerata affidabile a meno che non si fornisca anche il supporto contenente il messaggio (nella maggior parte dei casi il telefono cellulare), per verificarne paternità e attendibilità (Cass. 49016/17).

Pignoramento presso terzi e fallimento del debitore

Il pagamento al  creditore eseguito dal terzo pignorato successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore è soggetto alla dichiarazione di inefficacia ex articolo 44 della legge fallimentare anche nel caso in cui l’ordinanza di assegnazione è stata emessa in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. 19947/17).